STATUTO

ART. 1 – È costituita l’Associazione Culturale denominata “Il Mutamento Zona Castalia ETS” con sede legale in Via San Pietro in Vincoli 28, Torino (TO). L’associazione nei rapporti verso terzi potrà utilizzare come denominazione le due formule abbreviate “Il Mutamento ETS” o “Zona Castalia ETS”.

L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, su tutto il territorio nazionale e in altri Paesi. L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale relative ai campi della cultura, dello spettacolo, dell’intrattenimento, del teatro, della musica e delle arti dal vivo in genere.

L’Associazione crede nelle arti e in particolare nel teatro, nella danza, nella musica e nelle arti visive, quali attività aventi per oggetto e punto centrale l’essere umano, il suo sviluppo, il suo benessere, le sue espressioni, le sue tradizioni e le sue tecniche. L’Associazione opera per la promozione, la tutela, il sostegno e la diffusione delle arti con i seguenti scopi:

  • sostenere e incentivare la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione dei linguaggi nelle arti;
  • intraprendere un confronto programmatico, culturale e artistico con le istituzioni nazionali ed internazionali che operano in ambiti analoghi;
  • promuovere e sostenere i giovani e gli esordienti creando opportunità di lavoro e di espressione;
  • promuovere e incentivare il dibattito artistico e il confronto attraverso incontri e seminari;
  • incentivare la trasmissione del sapere attraverso lo scambio all’interno dell’Associazione e creando occasioni d’incontro con figure di rilievo nell’ambito delle discipline artistiche;
  • favorire le esperienze pedagogiche con particolare riferimento a un rapporto più organico tra le discipline artistiche e il mondo dell’educazione;
  • promuovere progetti in collaborazione con realtà simili all’Associazione operanti sul territorio europeo e internazionale;
  • promuovere progetti interdisciplinari con il mondo della solidarietà e del disagio sociale;
  • promuovere interventi        di         carattere         culturale,        artistico,         educativo con spettacoli, mostre, conferenze, dibattiti e/o la produzione di materiali editoriali, cinematografici, fotografici, musicali.

L’Associazione persegue le proprie finalità e in particolare ha per scopo, nei campi sopra citati, la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi nei settori dedicati alla cultura, alle arti, all’intrattenimento e allo spettacolo; la diffusione e la promozione di tali attività su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

ART. 2 – L’Associazione, per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui si trova riferimento nell’articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117); L’Associazione promuove e organizza, senza alcuna finalità lucrativa manifestazioni musicali, culturali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione, artistiche in genere e partecipa ad esse, con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni ovvero Enti pubblici e privati; promuove e organizza festival, stagioni, talks, convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi e tutte le attività affini atte a valorizzare l’arte e la cultura in tutte le sue forme;

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, potrà svolgere attività editoriale curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazioni, giornali, brochures, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. L’Associazione si avvarrà di collaborazioni esterne per organizzare, promuovere e diffondere qualsiasi iniziativa in linea con le sue finalità.

L’Associazione intende conseguire i suoi scopi anche mediante l’organizzazione di conferenze di varie tematiche per diffondere la cultura generale, i dibattiti su tematiche di interesse culturale, seminari, e tutte le altre attività che possano rivelarsi necessarie o utili per il conseguimento dello scopo associativo, anche mediante l’esercizio di un’attività imprenditoriale tra cui l’attività di vendita di biglietti, di spettacoli e laboratori musicali, teatrali o di live performances in genere. Il ricavo della suddetta attività imprenditoriale sarà interamente destinato al perseguimento degli scopi sociali senza lucro alcuno da parte dei singoli associati.

Al fine di attuare i propri scopi, l’Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o qualsiasi altro personale utile e specializzato estraneo all’Associazione.

ART. 3 – L’Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di enti pubblici e privati. L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale secondo quanto descritto dalla normativa vigente. L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 4 – Allo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali, l’Associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, strumentale, comunque marginale, svolgere le seguenti attività: prestazioni di servizi rese ad enti pubblici o a privati; partecipazione di soci a manifestazioni o iniziative promosse da enti pubblici o privati; organizzazione o collaborazione per iniziative culturali ed artistiche rese ad enti pubblici o a privati; sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle attività statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

L’Associazione destinerà i fondi raccolti alla realizzazione dei fini sociali.

ART. 5 – L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro. I volontari potranno ricevere un rimborso spese emesso dall’Ente soltanto a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento interno. Il Consiglio Direttivo è l’Organo preposto a stabilire il suddetto regolamento.

ART. 6 – Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e dovranno presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. Non sono ammesse deleghe alla presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo, se richiesto dal diretto interessato, deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea Generale in occasione della successiva convocazione. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci e con i terzi.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell’Associazione.

Tutti i soci potranno assumere cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli Organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’Assemblea dei soci. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli Organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli Organi dell’Associazione.

Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.

Potranno essere affiliati dell’ Associazione anche gli Enti e le altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: invio degli stessi tramite email, rilascio di un link web a libero ingresso ove trovarli e poterli consultare o simili.

Ai soci non è consentito alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

ART. 7 – La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di euro cinquanta (50,00) e sarà, in seguito, anno dopo anno, determinata dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 – La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed i contributi versati. I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima Assemblea Ordinaria che giudicherà definitivamente e a maggioranza.

ART. 9 – Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, sarà costituito da: -quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci; – proventi derivanti da prestazioni di servizi resi a soci e a terzi con attività marginali; – liberalità, contributi, lasciti e donazioni di qualsiasi natura; beni acquistati dall’Associazione.

ART. 10 – L’Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto al voto e i criteri di ammissione a socio.

ART. 11 – La quota associativa non è trasmissibile e non è trasferibile a nessun titolo; non potrà essere considerata una rivalutazione di essa e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 12 – L’Associazione potrà aderire ad Enti, federazioni e associazioni a carattere nazionale ed internazionale mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà procedere a convenzioni con enti pubblici e privati per offrire proficue opportunità e facilitazioni.

ART. 13 – L’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l’Organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa.

Salvo ove diversamente previsto, l’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.

L’Assemblea ordinaria: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio consuntivo e -quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno- il bilancio sociale; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione ; f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le sue delibere sono valevoli per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci. Possono partecipare all’Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe”

L’Assemblea sarà convocata, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all’albo dell’Associazione predisposto nella sede sociale, contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Viene prevista l’Assemblea di seconda convocazione la quale potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un Organo di

Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro. Qualora i membri dell’Organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri. È convocato, con invio quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante lettera o email contenente l’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che: il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo formula il regolamento interno che, dopo esser stato approvato dall’Assemblea, viene messo in pratica e accettato da tutti i Soci. Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di escludere un Socio dalla vita Associativa a seguito di una o più violazioni degli articoli del regolamento interno ove previsto dallo stesso. Il regolamento potrà subire variazioni solamente se proposte dalla maggioranza dei Soci iscritti e in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Il Consiglio Direttivo in carica, in caso di parità nella votazione sulle variazioni proposte e da attuare all’interno del regolamento interno, avrà la possibilità di esprimersi per confermare o meno le proposte avanzate.

L’Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Provvede alle modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo. All’Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci iscritti. Le deleghe non potranno essere rilasciate ai membri del Consiglio Direttivo. Possono partecipare all’Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le Assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall’art.21 del Codice Civile. L’Assemblea generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del tribunale di competenza.

ART. 14 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’ Associazione, con separata indicazione dell’attività accessoria eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 15 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta dal Presidente, dal Vice

Presidente e dal Segretario, che ricopre anche il ruolo di Tesoriere.

A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio può essere portato da un numero di tre fino ad un numero di sette purché in numero dispari. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’assemblea; dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione; redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; delibera l’ammissione dei nuovi soci dopo averne vagliato la possibilità; delibera, a maggioranza, la sospensione o l’espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private. Le delibere saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’avvenuta seduta del Consiglio. Le delibere si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta per semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti.

ART. 16 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Viene nominato all’interno del Consiglio Direttivo fra i consiglieri eletti. A lui spettano la firma, il blues e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente viene espressamente data l’autorizzazione ad aprire e chiudere conti correnti a nome dell’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione di tutto ciò che viene deliberato dal Consiglio Direttivo; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio

Direttivo.

ART. 17 – Le cariche sociali avranno la durata di tre anni e saranno rinnovabili.

ART. 18 – Annualmente il Consiglio Direttivo dovrà redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea generale per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall’assemblea dei soci. I Revisori accerteranno la regolarità della contabilità sociale, redigeranno una relazione annuale, potranno verificare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli associati entro il primo aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

L’Organo interno che approva il bilancio sociale è l’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si impegna, al netto di cause di forza maggiore debitamente documentate, a depositare il bilancio d’esercizio, ove richiesto, dell’anno precedente presso il Runts entro il 30 di giugno di ogni anno.

ART. 19 – Il presente Statuto potrà essere modificato su delibera dell’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell’associazione.

ART. 20 – Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei soci, in tal caso sarà nominato un liquidatore nominato dall’Assemblea. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20 – In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre associazioni con finalità analoghe.

ART. 21 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del

Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

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